1. Ai fini della registrazione al CNEL, prevista dall'articolo 27, comma 2, le associazioni sindacali devono dotarsi di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica.
2. Lo statuto deve riconoscere eguaglianza di diritti a tutti gli iscritti e garantire la partecipazione dei medesimi alle deliberazioni sociali, con libertà di discussione e con voto segreto.
3. Lo statuto deve altresì stabilire:
a) l'elettività delle cariche sociali da attuare mediante voto segreto;
b) le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi e i relativi poteri;
c) le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli iscritti;
d) le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno, del bilancio consolidato;
e) la periodicità delle riunioni ordinarie dell'assemblea degli iscritti e la possibilità di convocazioni straordinarie;
f) l'adozione, da parte dell'assemblea degli iscritti, di deliberazioni relative all'adesione dell'associazione a un'associazione