Art. 28.
(Requisiti per la registrazione).

      1. Ai fini della registrazione al CNEL, prevista dall'articolo 27, comma 2, le associazioni sindacali devono dotarsi di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica.
      2. Lo statuto deve riconoscere eguaglianza di diritti a tutti gli iscritti e garantire la partecipazione dei medesimi alle deliberazioni sociali, con libertà di discussione e con voto segreto.
      3. Lo statuto deve altresì stabilire:

          a) l'elettività delle cariche sociali da attuare mediante voto segreto;

          b) le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi e i relativi poteri;

          c) le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli iscritti;

          d) le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno, del bilancio consolidato;

          e) la periodicità delle riunioni ordinarie dell'assemblea degli iscritti e la possibilità di convocazioni straordinarie;

          f) l'adozione, da parte dell'assemblea degli iscritti, di deliberazioni relative all'adesione dell'associazione a un'associazione

 

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complessa, alle modificazioni dello statuto e alla determinazione dei contributi associativi.